E' "solo" un Documento Storico MA il ricordo di quel 12 Gennaio 2002 ancora mi commuove...
ATTO COSTITUTIVO
Art.1
E' costituta l’Associazione Italiana di Studi “OUCH – ITALIA Onlus" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, affiliata alla OUCH (Organization for Understanding Cluster Headaches) 807 E.Brodway, Gladewater TX 75647 – USA, tra i seguenti signori:
CAPURRO Stefano,7
PENTENERO Riccardo,
RAVAZZOLI Piera Maria,
SCHIANTARELLI Davide Luca,
TROVO’ Valter,
Art.2
L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Alessandria, Corso Lamarmora nr. 6.
Art.3
L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria relativamente alla malattia denominata "Cefalea a Grappolo".
Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione si impegnerà a:
a. Dedicare tutti gli sforzi possibili alla comprensione della Cefalea a Grappolo ;
b. Unire i sofferenti di Cefalea a Grappolo e le loro famiglie, nonché sensibilizzare la comunità medica, i ricercatori, Case farmaceutiche e Compagnie assicurative in un comune interesse di scoperta delle cause della Cefalea a Grappolo;
c. promuovere e provvedere al mutuo aiuto e supporto dei membri;
d. supportare i membri nell’ottenimento di attestazioni di disabilità e malattia verso lo Stato, privati e datori di lavoro;
e. promuovere e favorire la divulgazione di informative ai media della Cefalea a Grappolo;
f. promuovere incontri, convegni e seminari, migliorare le conoscenze dei Medici di base sulla Cefalea a Grappolo;
g. promuovere e gestire fondi, nonché beni mobili ed immobili, per il compimento di tali mete;
h. promuovere indagini statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni della collettività;
i. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni, anche internazionali, con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito mondiale, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale.
E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Ciascun atto o cosa inerente o collegata agli scopi non fornirà alcun profitto o guadagno ai suoi membri o dirigenti.
Art.4
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
d. dalla rendita di beni mobili ed immobili e profitti derivanti dalla loro vendita o dal loro acquisto;
e. dai proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f. da ogni altro genere di entrate.
Art.5
Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale
Art.6
A comporre il Consiglio Direttivo per il primo biennio vengono nominati i Signori:
1) PENTENERO Riccardo PRESIDENTE
2) RAVAZZOLI Piera Maria VICEPRESIDENTE
3) TROVO’ Valter TESORIERE
4) CAPURRO Stefano CONSIGLIERE
5) SCHIANTARELLI Davide Luca CONSIGLIERE
I suddetti dichiarano di accettare le cariche di cui sopra.
Art.7
Il primo esercizio si chiuderà alla data del 31 dicembre 2002.
Art.8
Le elezioni dei sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri, verranno effettuate non appena raggiunto il N. 100 Soci.
Art.9
L'associazione viene costituita sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nel pieno rispetto delle norme statuite dal D.Lgs. 460 del 04/12/1997e quindi:
· Svolgimento della propria attività nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
· Perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
· Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
· E’ fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
· Obbligo di impiegare gli utili di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
· è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/121996,n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
· disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione della vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
· È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio;
· Uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";
· eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’Assemblea dei soci associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
· intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
L’Associazione può associare alle proprie strutture altre associazioni, club, circoli, enti pubblici o privati, purché apartitici ed aconfessionali.
Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile .
Alessandria, 12 Gennaio 2002
Firme