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storia statuto direttivo
 
Statuto

È costituita l'Associazione Italiana

«OUCH – ITALIA ONLUS»

organizzazione non lucrativa di utilità sociale

di seguito denominata Associazione, con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Fabio Filzi, 3.

“OUCH - ITALIA onlus” è affiliata come fini alla OUCH (Organization for Understanding for Cluster Headaches) 807 E.Broadway, Gladewater TX 75647 – USA.

L'associazione è regolata a norma del titolo I, capo III, art. 36 e segg. del codice civile, dal D.Lgs. 460 del 04/12/1997, nonché dal presente statuto.

Art. 2 - Finalità e oggetto

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria relativamente alla malattia denominata "Cefalea a Grappolo".

Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione si impegnerà a:

a. Dedicare tutti gli sforzi possibili alla comprensione della Cefalea a Grappolo ;

b. Unire i sofferenti di Cefalea a Grappolo e le loro famiglie, nonché sensibilizzare la comunità medica, i ricercatori, Case farmaceutiche e Compagnie assicurative in un comune interesse di scoperta delle cause della Cefalea a Grappolo;

c. promuovere e provvedere al mutuo aiuto e supporto dei membri;

d. supportare i membri nell’ottenimento di attestazioni di disabilità e malattia verso lo Stato, privati e datori di lavoro;

e. promuovere e favorire la divulgazione di informative ai media della Cefalea a Grappolo;

f. promuovere incontri, convegni e seminari, migliorare le conoscenze dei Medici di base sulla Cefalea a Grappolo;

g. promuovere e gestire fondi, nonché beni mobili ed immobili, per il compimento di tali mete;

h. promuovere indagini statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni della collettività;

i. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni, anche internazionali, con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito mondiale, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Ciascun atto o cosa inerente o collegata agli scopi non fornirà alcun profitto o guadagno ai suoi membri o dirigenti.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in

a) soci ordinari;

b) soci onorari;

c) soci sostenitori.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano in tale settore.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici o morali.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività sociali;

2) a ricevere le pubblicazioni eventualmente edite dall'Associazione;

3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;

4) al diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;

b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;

d. dalla rendita di beni mobili ed immobili e profitti derivanti dalla loro vendita o dal loro acquisto;

e. dai proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f. da ogni altro genere di entrate.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente del Consiglio Direttivo;

d. il collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

b. l'approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;

d. la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

e. l'approvazione dei regolamenti interni;

f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci (anche per posta elettronica) e da pubblicare nell'albo della sede, ovvero sul sito internet dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, anche per via telematica.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati, anche per via telematica, almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, anche per via telematica.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente non può detenere deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un vice presidente.

Il Presidente, il vice Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri, anche per posta elettronica, del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

a. la gestione dell'associazione;

b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.

c. deliberare sull'ammissione dei soci;

d. convocare l'assemblea;

e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;

f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;

g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;

h. nominare eventuali comitati tecnici e scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due anni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Art. 17 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2002.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;

- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto p regolamento fanno parte della medesima ed unitaria stuttura. L'associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

a. il libro dei soci;

b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;

c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;

d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;

e. il libro giornale della contabilità sociale;

f. il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 19 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, c.190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Alessandria, li 12 Gennaio 2002


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Text/HTML

ATTO COSTITUTIVO

Art.1

E' costituta l’Associazione Italiana di Studi “OUCH – ITALIA Onlus" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, affiliata alla OUCH (Organization for Understanding Cluster Headaches) 807 E.Brodway, Gladewater TX 75647 – USA, tra i seguenti signori:

CAPURRO Stefano, nato a Milano il 29.05.1964 e residente in Abbiategrasso (MI) via Ghandi 1, C.F. CPRSFN64E29F205Q;
PENTENERO Riccardo, nato a Torino il 03.07.1953 e residente in Carignano (TO) via Alfieri 2, C.F. PNTRCR53L03L219E;
RAVAZZOLI Piera Maria, nata a Molino Torti (AL) il 01.05.1948 e residente in Alessandria, via Manzoni 20, C.F. RVZPMR48E41F293C;
SCHIANTARELLI Davide Luca, nato a Milano il 03.04.1969 e residente in Bresso (MI), via Pietro Micca 12, C.F. SCHDDL69H03F205T;
TROVO’ Valter, nato a Recco (GE) il 28.06.1959 e residente in Recco (GE), via Cipressi 59, C.F. TRVVTR59H28H212P;

Art.2
L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Alessandria, Corso Lamarmora nr. 6.

Art.3

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria relativamente alla malattia denominata "Cefalea a Grappolo".

Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione si impegnerà a:

a. Dedicare tutti gli sforzi possibili alla comprensione della Cefalea a Grappolo ;

b. Unire i sofferenti di Cefalea a Grappolo e le loro famiglie, nonché sensibilizzare la comunità medica, i ricercatori, Case farmaceutiche e Compagnie assicurative in un comune interesse di scoperta delle cause della Cefalea a Grappolo;

c. promuovere e provvedere al mutuo aiuto e supporto dei membri;

d. supportare i membri nell’ottenimento di attestazioni di disabilità e malattia verso lo Stato, privati e datori di lavoro;

e. promuovere e favorire la divulgazione di informative ai media della Cefalea a Grappolo;

f. promuovere incontri, convegni e seminari, migliorare le conoscenze dei Medici di base sulla Cefalea a Grappolo;

g. promuovere e gestire fondi, nonché beni mobili ed immobili, per il compimento di tali mete;

h. promuovere indagini statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni della collettività;

i. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni, anche internazionali, con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito mondiale, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Ciascun atto o cosa inerente o collegata agli scopi non fornirà alcun profitto o guadagno ai suoi membri o dirigenti.

Art.4
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;

b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;

d. dalla rendita di beni mobili ed immobili e profitti derivanti dalla loro vendita o dal loro acquisto;

e. dai proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f. da ogni altro genere di entrate.

Art.5

Le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale

Art.6

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo biennio vengono nominati i Signori:

1) PENTENERO Riccardo PRESIDENTE

2) RAVAZZOLI Piera Maria VICEPRESIDENTE

3) TROVO’ Valter TESORIERE

4) CAPURRO Stefano CONSIGLIERE

5) SCHIANTARELLI Davide Luca CONSIGLIERE

I suddetti dichiarano di accettare le cariche di cui sopra.

Art.7

Il primo esercizio si chiuderà alla data del 31 dicembre 2002.

Art.8

Le elezioni dei sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri, verranno effettuate non appena raggiunto il N. 100 Soci.

Art.9

L'associazione viene costituita sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nel pieno rispetto delle norme statuite dal D.Lgs. 460 del 04/12/1997e quindi:

· Svolgimento della propria attività nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

· Perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

· Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

· E’ fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

· Obbligo di impiegare gli utili di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

· è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/121996,n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

· disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione della vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

· È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio;

· Uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";

· eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell’Assemblea dei soci associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

· intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

L’Associazione può associare alle proprie strutture altre associazioni, club, circoli, enti pubblici o privati, purché apartitici ed aconfessionali.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile .

Alessandria, 12 Gennaio 2002

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